giovedì 4 maggio 2017

EQUITALIA - Disavventure di un Cittadino.

   Vi voglio raccontare la disavventura di un cittadino automobilista rimasto impigliato nella rete della riscossione di un presunto credito, ad ogni costo.

   Nel mese di Maggio del 2016, mi è stata notificata un ingiunzione di pagamento per un importo di Euro 466,53 relativo ad un verbale d’accertamento di una contravvenzione al Codice della Strada commessa nel mese di Agosto del lontano anno 2004.

   Vi starete sicuramente chiedendo come sia possibile che sia stata emessa una cartella di iscrizione a ruolo da Equitalia, nonostante siano trascorsi quasi 12 anni dall’infrazione commessa: Superamento limite di velocità.

   Ebbene, dovete saper che in passato ed esattamente a Gennaio del 2007 mi venne notificata, per la prima, e fino a pochi giorni fa. e unica volta, un avviso di pagamento dall’allora Agente di Riscossione locale di importo pari a Euro 288,41.

   Anche in questo caso probabilmente vi chiederete il motivo del ritardo e della mancata classica notifica. Mi posi anch’io allora la stessa domanda tanto che mi recai al Comando di Polizia Municipale del mio comune di residenza. Feci effettuare una richiesta a mezzo fax alla Polizia Municipale creditrice (lontana oltre 800 Km) di inviare l’intera documentazione relativa al Verbale di Accertamento e dell’iter burocratico di notifica.

   Chiesi, altresì, anche le motivazioni per cui la contravvenzione non mi venne contestata al momento e giacché mi trovavo, anche le autorizzazioni del Prefetto per l’utilizzo in remoto dell’apparecchiatura usata ed il nulla osta dell’ANAS per la classificazione del tratto di strada interessata alla sanzione.

   Alla ricezione della documentazione emerse subito l’errore commesso per la notifica dell’atto: avevano inviato la multa al vecchio indirizzo di residenza, nonostante fossero trascorsi oltre 5 anni dalla variazione e nonostante il corretto ed attuale indirizzo fosse regolarmente trascritto e presente in qualsiasi documento e/o visura al PRA ed alla Motorizzazione.

   Errare umanum est!  Direte! Ma perseverare, no! E’ inaccettabile.
Anziché verificare la correttezza dell’indirizzo di residenza, inviarono nuovamente la notifica, questa volta al Nesso Notificatore e… ascoltate bene: il Nesso Notificatore rispedì il plico al mittente con la dicitura: persona sconosciuta. Da non credere.

   Al terzo tentativo la Polizia Municipale inviò la richiesta d’iscrizione a ruolo per il recupero del credito direttamente all’Agente della Riscossione, il quale nonostante avesse sempre il vecchio indirizzo (continua la stranezza), riuscì, non so come, a rintracciarmi e notificarmi l’atto.

Ora, a questo punto, in quanti avrebbero pagato una cifra sicuramente maggiorata?

In quanti avrebbero pagato nonostante l’anomalia riscontrata?                            
Chi non avrebbe avuto dubbi sull’attendibilità della sanzione?                                                         
E fu così che studiai l’intera documentazione alla ricerca di eventuali altre anomalie, che naturalmente non mancarono.

Emerse che la strada oggetto della segnalazione era classificata come tratto urbano, anche se Strada Statale, in un comune con meno di 10.000 abitanti e che pertanto gli Organi di Polizia avevano l’obbligo di contestare e notificare immediatamente l’eventuale contravvenzione per superamento del limite di velocità e che l’apparecchiatura da loro utilizzata non era conforme alle norme allora vigenti per l’utilizzo della stessa in tratti di strada così classificate.

A questo punto approntai un ricorso, per sospensione ed annullamento del provvedimento per le motivazioni descritte, indirizzato oltreché al Comando di Polizia Municipale, al Giudice di Pace ed al Difensore Civico.

In tutti questi anni non ho mai ricevuto alcuna risposta in merito: né esito (positivo/negativo) e né ulteriori richieste di pagamento e/o ingiunzioni.
Invece, dopo circa 12 anni dall’infrazione e circa 9 anni dalla prima ingiunzione di pagamento, Equitalia si permette di iscrivermi a ruolo con la pretesa di esigere un credito cui non vi è legittimità per decorsi termini sia di prescrizione che di  decadenza.

Immediatamente ho inviato una mail a Equitalia chiedendo lumi in merito, ma si sono limitati a riferirmi che in qualità di Agente della Riscossione non sono competenti per l’annullamento delle poste iscritte a ruolo che competono all’Ente Creditore.

Quasi vero, peccato che abbiano omesso di riferire che l’Art. 1 della Legge n. 228/2012 al comma 540 obbliga Equitalia a svolgere attività di verifica che la porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto e che i crediti siano esigibili, ovvero che non siano decaduti o prescritti.

E tutto ciò è correlato all’intero processo di riscossione ed in particolar modo alla fase iniziale, prima di emettere la cartella esattoriale.

Se le lamentele nei confronti di Equitalia, i vari servizi giornalistici e televisivi che si succedono a ritmo vertiginoso e che denunciano l’accanimento dell’Agente nei confronti di numerosi cittadini, sono sempre più numerose: probabilmente un fondo di verità ci sarà sicuramente.

Eppure, ve lo ripeto, l’Agenzia è obbligata per legge a verificare i contenuti delle richieste di riscossione crediti avanzate dai vari Enti Creditori.

Io che sono un osso duro, determinato, prima di accettare ed eventualmente pagare quanto richiesto, ho provato a risolvere personalmente la vicenda. Innanzitutto mi sono documentato leggendo quanto più non posso sulla tematica. 

E per questo ringrazio la rete, lì ho trovato di tutto: sentenze – opinioni – istruzioni – responsi e vicende personali raccontate nei vari forum.
Così dal sito di Equitalia ho scaricato il modulo per la richiesta di Sospensione per Autotutela. Questo una volta compilato va consegnato all’Agenzia, entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica, (on line – a mezzo raccomandata o anche personalmente), il modulo è valido per qualsiasi motivazione e va accompagnato con l’intera documentazione relativa.

Successivamente ho stilato mentalmente la memoria difensiva da utilizzare in caso di colloquio con un responsabile o dirigente dell’Agenzia Territoriale. Ne avrei fatto espressa richiesta, anche perché ero curioso di sapere e capire la loro strategia.

Ma non è poi andata così! L’addetto allo sportello, nonostante la mia richiesta, mi assicurò dicendo che era più che sufficiente la presentazione della richiesta effettuata. Perché con tale procedura si obbliga la stessa agenzia ad inviare entro 10 giorni la documentazione all’Ente Creditore per la verifica della legittimità del contenuto del credito da esigere.

La procedura prevede che L’Ente Creditore ne dia risposta e fornisca la documentazione entro 220 giorni, al termine dei quali ed in assenza di comunicazioni avviene in automatico l’annullamento della riscossione e la cancellazione del credito iscritto a ruolo.

Non pago, il giorno prima della presentazione della richiesta di sospensione, inviai un fax alla Polizia Municipale nel quale chiedevo di conoscere le motivazioni addotte  e generanti nuovamente la pretesa di riscossione, nonostante fosse stato presentato un ricorso e nonostante fosse trascorso un intervallo di tempo totale di circa 12 anni.

In pratica non ho fatto altro che anticipare la richiesta che avrebbe fatto successivamente Equitalia a seguito della presentazione della richiesta di sospensione.

Invece, della serie non è così semplice come si crede, mi arriva una mail da Equitalia che mi informa che la richiesta presentata non veniva accolta in quanto, come previsto dalla legge 228, la documentazione ricevuta non è un atto notificato, ma bensì, un sollecito di pagamento. E che, bontà loro, avrebbero ugualmente provveduto ad inoltrare richiesta di legittimità all’Ente Impositore.

Di conseguenza mi sono recato personalmente in Agenzia per chiedere spiegazioni in merito. Mi è stato spiegato che il sollecito di pagamento ricevuto è da intendersi come un avviso di pagamento, un promemoria con il quale l’Agenzia ricorda ai presunti morosi che dovrebbero pagare l’importo debitore entro i termini altrimenti andrebbero incontro ad un ingiunzione di pagamento ed eventualmente e successivamente ad una azione coercitiva tipo pignoramento, fermo amministrativo ecc…

Solo dopo aver ricevuto quello che poi sarebbe un atto notificato potrei presentare nuovamente richiesta di sospensione.

In definitiva se l’unico atto notificato, per ora, è quello della vecchia Agenzia della Riscossione datato 23.01.2007 e quello successivo sarà quanto sarà, diventerà palese che il tempo intercorso tra le due date è di ben oltre superiore al limite massimo previsto per le Contravvenzioni al Codice della Strada, ossia 5 anni, per dichiarare prescritto l’atto ed annullare di diritto l’iscrizione a ruolo del debito. Speriamo bene!

Nel frattempo….         
Con il Decreto legge n. 193 del 22 Ottobre 2016 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” il Governo ha disposto la soppressione di Equitalia e la definizione agevolata (Rottamazione) dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione per gli anni 2000-2016.

Tale norma prevede che tutti i debitori possono estinguere il proprio debito con Equitalia senza corrispondere sanzioni – maggiorazioni ed interessi legali inizialmente calcolati in modo integrale, in rata unica o in un massimo di 5 rate.
Per aderire ai benefici previsti da tale norma, bisogna compilare il modulo DA1 reperibile presso il sito web di Equitalia, indicando se si intende versare il dovuto in un’unica rata o più rate, nonché segnalando la pendenza di eventuali giudizi relativi a tali carichi, sui quali ci si deve espressamente assumere l’impegno di rinunciare al giudizio.

Più che “Rottamazione” mi sembra un “Patteggiamento” in materia di giustizia. Della serie: per non rischiare la pena massima si aderisce al Patteggiamento per una riduzione della stessa, indipendentemente se si è colpevole o innocente.

Siccome sono estremamente convinto di essere nel giusto, ho deciso di adottare la tecnica del “sornione”  non andrò a stuzzicare l’avversario, ma attenderò pazientemente la sua mossa.

E per poter controbattere efficacemente ad armi pari, ho fatto richiesta del codice pin d’accesso sul sito delle Agenzie delle Entrate e dell’Equitalia. Alla ricezione dello stesso ho effettuato la registrazione per poter accedere alla mia posizione fiscale: e sapete cosa ho scoperto?

Nell’Estratto Conto e nella Lista dei Documenti Cartelle/Avvisi che risultano non pagati a partire dall’anno 2000, c’è l’importo di Euro 288,41 relativo alla prima cartella esattoriale e le diciture di Importo Sospeso-Nessuna Procedura-Importo da pagare 0,00.

Della serie: noi ci proviamo, se il pesciolino abbocca….tanto meglio!
Ma lo sanno questi signori che non possono, per legge, esigere crediti giudicati non più esigibili? Ma lo sanno questi signori che se il “debitore” presunto effettuasse non solo ricorso, ma anche una vertenza legale, gli stessi rischiano anche la reclusione?

Se, comunque, insistono con questa linea di condotta, lo fanno per incompetenza o per convenienza?


Ai posteri l’ardua sentenza.