Vi voglio
raccontare la disavventura di un cittadino automobilista rimasto impigliato
nella rete della riscossione di un presunto credito, ad ogni costo.
Nel mese di
Maggio del 2016, mi è stata notificata un ingiunzione di pagamento per un
importo di Euro 466,53 relativo ad un verbale d’accertamento di una
contravvenzione al Codice della Strada commessa nel mese di Agosto del lontano
anno 2004.
Vi starete
sicuramente chiedendo come sia possibile che sia stata emessa una cartella di
iscrizione a ruolo da Equitalia, nonostante
siano trascorsi quasi 12 anni dall’infrazione commessa: Superamento limite di
velocità.
Ebbene, dovete
saper che in passato ed esattamente a Gennaio del 2007 mi venne notificata, per
la prima, e fino a pochi giorni fa. e unica volta, un avviso di pagamento
dall’allora Agente di Riscossione locale di importo pari a Euro 288,41.
Anche in
questo caso probabilmente vi chiederete il motivo del ritardo e della mancata
classica notifica. Mi posi anch’io allora la stessa domanda tanto che mi recai
al Comando di Polizia Municipale del mio comune di residenza. Feci effettuare
una richiesta a mezzo fax alla Polizia Municipale creditrice (lontana oltre 800
Km) di inviare l’intera documentazione relativa al Verbale di Accertamento e
dell’iter burocratico di notifica.
Chiesi,
altresì, anche le motivazioni per cui la contravvenzione non mi venne
contestata al momento e giacché mi trovavo, anche le autorizzazioni del Prefetto
per l’utilizzo in remoto dell’apparecchiatura usata ed il nulla osta dell’ANAS
per la classificazione del tratto di strada interessata alla sanzione.
Alla ricezione
della documentazione emerse subito l’errore commesso per la notifica dell’atto:
avevano inviato la multa al vecchio indirizzo di residenza, nonostante fossero
trascorsi oltre 5 anni dalla variazione e nonostante il corretto ed attuale
indirizzo fosse regolarmente trascritto e presente in qualsiasi documento e/o
visura al PRA ed alla Motorizzazione.
Errare umanum est! Direte! Ma perseverare, no! E’ inaccettabile.
Anziché verificare la correttezza dell’indirizzo di
residenza, inviarono nuovamente la notifica, questa volta al Nesso Notificatore
e… ascoltate bene: il Nesso Notificatore rispedì il plico al mittente con la
dicitura: persona sconosciuta. Da non credere.
Al terzo
tentativo la Polizia Municipale inviò la richiesta d’iscrizione a ruolo per il
recupero del credito direttamente all’Agente della Riscossione, il quale
nonostante avesse sempre il vecchio indirizzo (continua la stranezza), riuscì,
non so come, a rintracciarmi e notificarmi l’atto.
Ora, a questo punto, in quanti avrebbero pagato una
cifra sicuramente maggiorata?
In quanti avrebbero pagato nonostante l’anomalia
riscontrata?
Chi non avrebbe avuto dubbi sull’attendibilità della sanzione?
E fu così che studiai l’intera documentazione alla ricerca di eventuali
altre anomalie, che naturalmente non mancarono.
Emerse che la strada oggetto della segnalazione era
classificata come tratto urbano, anche se Strada Statale, in un comune con meno
di 10.000 abitanti e che pertanto gli Organi di Polizia avevano l’obbligo di contestare e notificare immediatamente l’eventuale
contravvenzione per superamento del limite di velocità e che l’apparecchiatura
da loro utilizzata non era conforme alle norme allora vigenti per l’utilizzo
della stessa in tratti di strada così classificate.
A questo punto approntai un ricorso, per sospensione ed
annullamento del provvedimento per le motivazioni descritte, indirizzato
oltreché al Comando di Polizia Municipale, al Giudice di Pace ed al Difensore
Civico.
In tutti questi anni non ho mai ricevuto alcuna
risposta in merito: né esito (positivo/negativo) e né ulteriori richieste di
pagamento e/o ingiunzioni.
Invece, dopo circa 12 anni dall’infrazione e circa 9
anni dalla prima ingiunzione di pagamento, Equitalia
si permette di iscrivermi a ruolo con la pretesa di esigere un credito cui non
vi è legittimità per decorsi termini sia di prescrizione che di decadenza.
Immediatamente ho inviato una mail a Equitalia chiedendo lumi in merito, ma si sono
limitati a riferirmi che in qualità di Agente della Riscossione non sono
competenti per l’annullamento delle poste iscritte a ruolo che competono
all’Ente Creditore.
Quasi vero, peccato che abbiano omesso di riferire che
l’Art. 1 della Legge n. 228/2012 al comma 540 obbliga Equitalia
a svolgere attività di verifica che la porti a concludere che la pretesa di
pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto e che i
crediti siano esigibili, ovvero che non siano decaduti o prescritti.
E tutto ciò è correlato all’intero processo di
riscossione ed in particolar modo alla fase iniziale, prima di emettere la
cartella esattoriale.
Se le lamentele nei confronti di Equitalia, i vari servizi giornalistici e televisivi
che si succedono a ritmo vertiginoso e che denunciano l’accanimento dell’Agente
nei confronti di numerosi cittadini, sono sempre più numerose: probabilmente un
fondo di verità ci sarà sicuramente.
Eppure,
ve lo ripeto, l’Agenzia è obbligata per legge a verificare i contenuti delle
richieste di riscossione crediti avanzate dai vari Enti Creditori.
Io che sono un osso duro, determinato, prima di
accettare ed eventualmente pagare quanto richiesto, ho provato a risolvere
personalmente la vicenda. Innanzitutto mi sono documentato leggendo quanto più
non posso sulla tematica.
E per questo ringrazio la rete, lì ho trovato di
tutto: sentenze – opinioni – istruzioni – responsi e vicende personali
raccontate nei vari forum.
Così dal sito di Equitalia
ho scaricato il modulo per la richiesta di Sospensione per Autotutela. Questo
una volta compilato va consegnato all’Agenzia, entro e non oltre i 60 giorni
dalla data di notifica, (on line – a mezzo raccomandata o anche personalmente),
il modulo è valido per qualsiasi motivazione e va accompagnato con l’intera
documentazione relativa.
Successivamente ho stilato mentalmente la memoria
difensiva da utilizzare in caso di colloquio con un responsabile o dirigente
dell’Agenzia Territoriale. Ne avrei fatto espressa richiesta, anche perché ero
curioso di sapere e capire la loro strategia.
Ma non è poi andata così! L’addetto allo sportello,
nonostante la mia richiesta, mi assicurò dicendo che era più che sufficiente la
presentazione della richiesta effettuata. Perché con tale procedura si obbliga
la stessa agenzia ad inviare entro 10 giorni la documentazione all’Ente
Creditore per la verifica della legittimità del contenuto del credito da
esigere.
La procedura prevede che L’Ente Creditore ne dia
risposta e fornisca la documentazione entro 220 giorni, al termine dei quali ed
in assenza di comunicazioni avviene in automatico l’annullamento della
riscossione e la cancellazione del credito iscritto a ruolo.
Non pago, il giorno prima della presentazione della
richiesta di sospensione, inviai un fax alla Polizia Municipale nel quale
chiedevo di conoscere le motivazioni addotte
e generanti nuovamente la pretesa di riscossione, nonostante fosse stato
presentato un ricorso e nonostante fosse trascorso un intervallo di tempo
totale di circa 12 anni.
In pratica non ho fatto altro che anticipare la
richiesta che avrebbe fatto successivamente Equitalia
a seguito della presentazione della richiesta di sospensione.
Invece, della serie non è così semplice come si crede,
mi arriva una mail da Equitalia che mi informa che la richiesta presentata non
veniva accolta in quanto, come previsto dalla legge 228, la documentazione
ricevuta non è un atto notificato, ma bensì, un sollecito di pagamento. E che,
bontà loro, avrebbero ugualmente provveduto ad inoltrare richiesta di
legittimità all’Ente Impositore.
Di conseguenza mi sono recato personalmente in Agenzia
per chiedere spiegazioni in merito. Mi è stato spiegato che il sollecito di
pagamento ricevuto è da intendersi come un avviso di pagamento, un promemoria
con il quale l’Agenzia ricorda ai presunti morosi che dovrebbero pagare
l’importo debitore entro i termini altrimenti andrebbero incontro ad un
ingiunzione di pagamento ed eventualmente e successivamente ad una azione
coercitiva tipo pignoramento, fermo amministrativo ecc…
Solo dopo aver ricevuto quello che poi sarebbe un atto
notificato potrei presentare nuovamente richiesta di sospensione.
In definitiva se l’unico atto notificato, per ora, è
quello della vecchia Agenzia della Riscossione datato 23.01.2007 e quello
successivo sarà quanto sarà, diventerà palese che il tempo intercorso tra le
due date è di ben oltre superiore al limite massimo previsto per le
Contravvenzioni al Codice della Strada, ossia 5 anni, per dichiarare prescritto
l’atto ed annullare di diritto l’iscrizione a ruolo del debito. Speriamo bene!
Nel frattempo….
Con il Decreto legge n. 193 del 22 Ottobre 2016 recante “Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” il
Governo ha disposto la soppressione di Equitalia e la definizione agevolata
(Rottamazione) dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione per gli anni
2000-2016.
Tale norma prevede che tutti i debitori possono
estinguere il proprio debito con Equitalia senza corrispondere sanzioni –
maggiorazioni ed interessi legali inizialmente calcolati in modo integrale, in
rata unica o in un massimo di 5 rate.
Per aderire ai benefici previsti da tale norma, bisogna
compilare il modulo DA1 reperibile presso il sito web di Equitalia, indicando
se si intende versare il dovuto in un’unica rata o più rate, nonché segnalando
la pendenza di eventuali giudizi relativi a tali carichi, sui quali ci si deve
espressamente assumere l’impegno di rinunciare al giudizio.
Più che
“Rottamazione” mi sembra un “Patteggiamento” in materia di giustizia. Della
serie: per non rischiare la pena massima si aderisce al Patteggiamento per una
riduzione della stessa, indipendentemente se si è colpevole o innocente.
Siccome sono estremamente convinto di essere nel
giusto, ho deciso di adottare la tecnica del “sornione” non andrò a stuzzicare l’avversario, ma
attenderò pazientemente la sua mossa.
E per poter controbattere efficacemente ad armi pari,
ho fatto richiesta del codice pin d’accesso sul sito delle Agenzie delle
Entrate e dell’Equitalia. Alla ricezione dello stesso ho effettuato la
registrazione per poter accedere alla mia posizione fiscale: e sapete cosa ho
scoperto?
Nell’Estratto Conto e nella Lista dei Documenti Cartelle/Avvisi
che risultano non pagati a partire dall’anno 2000, c’è l’importo di Euro 288,41
relativo alla prima cartella esattoriale e le diciture di Importo Sospeso-Nessuna Procedura-Importo da pagare 0,00.
Della serie: noi ci proviamo, se il pesciolino abbocca….tanto
meglio!
Ma lo sanno questi signori che non possono, per legge,
esigere crediti giudicati non più esigibili? Ma lo sanno questi signori che se
il “debitore” presunto effettuasse non solo ricorso, ma anche una vertenza
legale, gli stessi rischiano anche la reclusione?
Se, comunque, insistono con questa linea di condotta,
lo fanno per incompetenza o per convenienza?
Ai posteri l’ardua sentenza.