mercoledì 13 novembre 2013

GUIDA ALLA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA


In caso di problemi con fornitori di servizi di telecomunicazione elettronica (gestori telefonici, fornitori di connettività, tv a pagamento), non si può ricorrere immediatamente al giudice di pace o in tribunale.
Quindi, se né la telefonata al call center, né il fax e neppure eventuale raccomandata  sortiscono effetto, occorre prima rivolgersi al Co.Re.Com. regionale o altro organismo non giurisdizionale per una conciliazione obbligatoria.

Divieto di sospendere il servizio in caso di contestazione di una fattura.

In premessa è utile sapere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) detta precisi limiti alla possibilità di interrompere il servizio a seguito del mancato pagamento (parziale o totale) di una fattura.
L'utente che ravvisasse un addebito in bolletta che non riconosce, può pagare la parte che ritiene legittima e immediatamente procedere con l'ufficializzazione della situazione tramite raccomandata A.R. di messa in mora in cui inserisce copia del versamento effettuato. Senza una risposta ufficiale da parte del gestore, occorre procedere con il tentativo di conciliazione obbligatoria.

PROCEDURA ORDINARIA – FORMULARIO UG

I Co.Re.Com., Comitati regionali per le comunicazioni, sono organismi preposti a dirimere le controversie tra utenti e fornitori di servizi di comunicazione elettronica (gestori telefonici, tv a pagamento, ecc.). Svolgono anche altre funzioni, ma non tutti hanno la delega a gestire le conciliazioni.
Attenzione. Anche i gestori sono obbligati alla conciliazione. Sono escluse solo le controversie attinenti al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora il mancato pagamento non sia contestato dall'utente: quando il cliente non paga le fatture per i servizi ricevuti.
L'utente finale, per opporsi a una richiesta di pagamento del gestore che giunge tramite un decreto ingiuntivo è invece esonerato dall'obbligo di conciliazione.

Come procedere


Il primo passo è trovare il sito del Co.Re.Com della propria regione
scaricare il Formulario UG da inviare secondo le modalità' suggerite (è ammessa anche la presentazione tramite fax o mail, a seconda dei Co.Re.Com).
Il Comitato procederà ad informare l'utente della data fissata per il tentativo di conciliazione a cui prenderanno parte, oltre all'utente (che può farsi rappresentare anche da altro soggetto, non è necessario un legale), un avvocato del gestore e un conciliatore del Co.Re.Com.
Il conciliatore ha il compito di favorire l'accordo, ma non ha potere di decidere su torti e ragioni dell'una o dell'altra parte. Se un accordo viene raggiunto, si stila un verbale che diventa vincolante per le parti.

Importante sui tempi dell'udienza. Il tentativo di conciliazione deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Se entro tale termine l'udienza non si tiene, l'utente può rivolgersi alla giustizia ordinaria (giudice di pace o tribunale).

Alternative al Co.Re.Com.
Occorre informarsi presso la Camera di commercio se e in che modalità il tentativo di conciliazione viene effettuato.
Identico discorso vale per gli organismi predisposti dai gestori telefonici.
Gli utenti della regione Sardegna, dove il Co.Re.Com. non svolge ancora le conciliazioni, sono obbligati a percorrere le strade alternative. Gli utenti di altre regioni possono valutare caso per caso se è più comodo presentare istanza al Co.Re.Com. o presso gli altri organismi.

Quando il gestore non rispetta quanto pattuito in conciliazione.
Il verbale di conciliazione positivo del Co.Re.Com. è un titolo esecutivo direttamente azionabile tramite precetto e pignoramento se del caso. Per effettuare il precetto, consigliamo di procedere tramite legale, perché anche un minimo errore di forma può comportare l'instaurarsi di un processo civile. Prima di rivolgersi ad un legale, vale la pena inviare un'ultima intimazione tramite lettera raccomandata A/R di messa in mora, facendo presente che si procederà all'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento entro 10 giorni.

Dopo la conciliazione

Giustizia ordinaria. Se la conciliazione davanti al Co.Re.Com., o davanti ad altro organismo, non va a buon fine, o nel caso l'udienza non fosse fissata entro trenta giorni, si può procedere presentando istanza davanti al giudice di pace, per cause che valgono fino a 5.000 euro, o in tribunale per importi superiori.


Definizione controversia davanti al Co.Re.Com. o all'Agcom
Solo per chi ha concluso senza successo il tentativo di conciliazione può entro sei mesi, in alternativa alla giustizia ordinaria, proseguire la procedura per la definizione della controversia davanti all'Agcom o lo stesso Co.Re.Com. Definire la controversia significa che l'organo preposto (Agcom o Co.Re.Com.) non si limita a fare da paciere, ma sentite le parti sentenzia su chi ha torto o ragione. In questa sede, però, non è possibile richiedere il risarcimento del danno, salvo gli indennizzi previsti da contratto o carta dei servizi.
Prima tale procedura era possibile solo presso la sede nazionale dell'Agcom.
Dal primo ottobre 2009 l'Autorità  ha fornito le deleghe a tre Co.Re.Com. regionali, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia, per poter a loro volta definire nelle rispettive regioni la controversia.
Medesima delega hanno ricevuto pure Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, e il Comitato provinciale di Trento .
Per gli utenti delle altre regioni, valgono le vecchie regole.
La definizione della controversia presso l'Agcom (o Co.Re.Com. abilitati) è possibile solo entro sei mesi dalla data dell'udienza di conciliazione (che non ha prodotto accordi o solo parziali), compilando il Formulario GU14 da inviare per raccomandata A/R a Napoli, alla sede dell'Agcom.
L'Autorità decide sui torti e le ragioni di utenti e gestori, la decisione è vincolante.

Come funziona. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'Agcom fissa la data dell'udienza, comunque non prima di 15 giorni. Le parti possono depositare memorie e altra documentazione fino a 5 giorni prima dell'udienza. L'utente può intervenire personalmente o delegare altro soggetto (non necessariamente un avvocato).

Importante. La mancata presenza dell'utente non rende nulla l'istanza. In questo caso l'Agcom deciderà in base alla documentazione depositata.
L'iter deve concludersi entro 150 giorni.

PROCEDUTA D'URGENZA AL CORECOM – FORMULARIO GU5
In caso di problemi gravi, come l'interruzione del servizio, i Co.Re.Com. possono emanare provvedimenti d'urgenza.
Occorre compilare il Formulario GU5 contestualmente all'UG e inviarlo al Co.Re.Com.
La procedura d'urgenza è attivabile in caso di mancato funzionamento del servizio (voce, Adsl, ecc.), per cause tecniche o amministrative.
Il Co.Re.Com., entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, riattiva immediatamente il servizio, o respinge la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

Importante. La procedura d'urgenza è attivabile anche dagli utenti delle regioni in cui il servizio conciliazioni presso il Co.Re.Com. non è attivo, inviando il formulario GU5 direttamente a:

Agcom - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione tutela dei consumatori,
Centro Direzionale – Isola B5 - 80143 Napoli.

E' indispensabile allegare copia della richiesta di conciliazione depositata in Camera di Commercio o presso altro organismo.

SEGNALAZIONI ALL'AGCOM – MODULO D
L'Agcom ha predisposto un apposito modello per segnalare disservizi con i gestori. Non serve per attivare procedure, ma solo per fornire all'Autorità informazioni sulle problematiche vissute dagli utenti.


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