In caso di problemi
con fornitori di servizi di telecomunicazione elettronica (gestori telefonici,
fornitori di connettività, tv a pagamento), non si può ricorrere immediatamente
al giudice di pace o in tribunale.
Quindi, se né la
telefonata al call center, né il fax e neppure eventuale raccomandata sortiscono effetto, occorre prima rivolgersi
al Co.Re.Com. regionale o altro organismo non giurisdizionale per una
conciliazione obbligatoria.
Divieto
di sospendere il servizio in caso di contestazione di una fattura.
In premessa è utile
sapere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) detta precisi
limiti alla possibilità di interrompere il servizio a seguito del mancato
pagamento (parziale o totale) di una fattura.
L'utente che
ravvisasse un addebito in bolletta che non riconosce, può pagare la parte che
ritiene legittima e immediatamente procedere con l'ufficializzazione della situazione
tramite raccomandata A.R. di messa in mora in cui inserisce copia del
versamento effettuato. Senza una risposta ufficiale da parte del gestore,
occorre procedere con il tentativo di conciliazione obbligatoria.
PROCEDURA
ORDINARIA – FORMULARIO UG
I Co.Re.Com., Comitati
regionali per le comunicazioni, sono organismi preposti a dirimere le
controversie tra utenti e fornitori di servizi di comunicazione elettronica
(gestori telefonici, tv a pagamento, ecc.). Svolgono anche altre funzioni, ma
non tutti hanno la delega a gestire le conciliazioni.
Attenzione.
Anche i gestori sono obbligati alla conciliazione. Sono escluse solo
le controversie attinenti al recupero di crediti relativi alle prestazioni
effettuate, qualora il mancato pagamento non sia contestato dall'utente: quando
il cliente non paga le fatture per i servizi ricevuti.
L'utente finale, per
opporsi a una richiesta di pagamento del gestore che giunge tramite un decreto
ingiuntivo è invece esonerato dall'obbligo di conciliazione.
Come
procedere
Il primo passo è
trovare il sito del Co.Re.Com della propria regione
scaricare il Formulario UG da inviare secondo le modalità' suggerite (è ammessa anche la
presentazione tramite fax o mail, a seconda dei Co.Re.Com).
Il Comitato procederà
ad informare l'utente della data fissata per il tentativo di conciliazione a
cui prenderanno parte, oltre all'utente (che può farsi rappresentare anche da
altro soggetto, non è necessario un legale), un avvocato del gestore e un
conciliatore del Co.Re.Com.
Il conciliatore ha il
compito di favorire l'accordo, ma non ha potere di decidere su torti e ragioni
dell'una o dell'altra parte. Se un accordo viene raggiunto, si stila un verbale
che diventa vincolante per le parti.
Importante
sui tempi dell'udienza. Il tentativo di conciliazione deve
avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Se entro tale termine
l'udienza non si tiene, l'utente può rivolgersi alla giustizia ordinaria
(giudice di pace o tribunale).
Alternative
al Co.Re.Com.
Occorre informarsi presso
la Camera di commercio se e in che modalità il tentativo di conciliazione viene
effettuato.
Identico discorso
vale per gli organismi predisposti dai gestori telefonici.
Gli utenti della
regione Sardegna, dove il Co.Re.Com. non svolge ancora le conciliazioni, sono
obbligati a percorrere le strade alternative. Gli utenti di altre regioni possono
valutare caso per caso se è più comodo presentare istanza al Co.Re.Com. o
presso gli altri organismi.
Quando
il gestore non rispetta quanto pattuito in conciliazione.
Il verbale di
conciliazione positivo del Co.Re.Com. è un titolo esecutivo direttamente
azionabile tramite precetto e pignoramento se del caso. Per effettuare il
precetto, consigliamo di procedere tramite legale, perché anche un minimo
errore di forma può comportare l'instaurarsi di un processo civile. Prima di
rivolgersi ad un legale, vale la pena inviare un'ultima intimazione tramite
lettera raccomandata A/R di messa in mora, facendo presente che si procederà
all'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento entro 10 giorni.
Dopo
la conciliazione
Giustizia
ordinaria. Se la conciliazione davanti al Co.Re.Com., o davanti ad altro
organismo, non va a buon fine, o nel caso l'udienza non fosse fissata entro
trenta giorni, si può procedere presentando istanza davanti al giudice di pace,
per cause che valgono fino a 5.000 euro, o in tribunale per importi superiori.
Definizione
controversia davanti al Co.Re.Com. o all'Agcom
Solo per chi ha
concluso senza successo il tentativo di conciliazione può entro sei mesi, in
alternativa alla giustizia ordinaria, proseguire la procedura per la
definizione della controversia davanti all'Agcom o lo stesso Co.Re.Com.
Definire la controversia significa che l'organo preposto (Agcom o Co.Re.Com.)
non si limita a fare da paciere, ma sentite le parti sentenzia su chi ha torto o
ragione. In questa sede, però, non è possibile richiedere il risarcimento del
danno, salvo gli indennizzi previsti da contratto o carta dei servizi.
Prima tale procedura
era possibile solo presso la sede nazionale dell'Agcom.
Dal primo ottobre
2009 l'Autorità ha fornito le deleghe a
tre Co.Re.Com. regionali, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia, per
poter a loro volta definire nelle rispettive regioni la controversia.
Medesima delega hanno
ricevuto pure Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, e il Comitato
provinciale di Trento .
Per
gli utenti delle altre regioni, valgono le vecchie regole.
La definizione della
controversia presso l'Agcom (o Co.Re.Com. abilitati) è possibile solo entro sei
mesi dalla data dell'udienza di conciliazione (che non ha prodotto accordi o
solo parziali), compilando il Formulario GU14 da
inviare per raccomandata A/R a Napoli, alla sede dell'Agcom.
L'Autorità decide sui
torti e le ragioni di utenti e gestori, la decisione è vincolante.
Come
funziona. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'Agcom
fissa la data dell'udienza, comunque non prima di 15 giorni. Le parti possono
depositare memorie e altra documentazione fino a 5 giorni prima dell'udienza.
L'utente può intervenire personalmente o delegare altro soggetto (non
necessariamente un avvocato).
Importante.
La mancata presenza dell'utente non rende nulla l'istanza. In
questo caso l'Agcom deciderà in base alla documentazione depositata.
L'iter deve
concludersi entro 150 giorni.
PROCEDUTA
D'URGENZA AL CORECOM – FORMULARIO GU5
In caso di problemi
gravi, come l'interruzione del servizio, i Co.Re.Com. possono emanare
provvedimenti d'urgenza.
La procedura
d'urgenza è attivabile in caso di mancato funzionamento del servizio (voce,
Adsl, ecc.), per cause tecniche o amministrative.
Il Co.Re.Com., entro
dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un
provvedimento temporaneo, riattiva immediatamente il servizio, o respinge la
richiesta, inviando copia della decisione alle parti.
Importante.
La procedura d'urgenza è attivabile anche dagli utenti delle
regioni in cui il servizio conciliazioni presso il Co.Re.Com. non è attivo, inviando
il formulario GU5 direttamente a:
Agcom - Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione tutela dei
consumatori,
Centro Direzionale –
Isola B5 - 80143 Napoli.
E' indispensabile
allegare copia della richiesta di conciliazione depositata in Camera di
Commercio o presso altro organismo.
SEGNALAZIONI
ALL'AGCOM – MODULO D
L'Agcom ha
predisposto un apposito modello per segnalare disservizi con i gestori. Non
serve per attivare procedure, ma solo per fornire all'Autorità informazioni
sulle problematiche vissute dagli utenti.
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