In caso di problemi
con fornitori di servizi di telecomunicazione elettronica (gestori telefonici,
fornitori di connettività, tv a pagamento), non si può ricorrere immediatamente
al giudice di pace o in tribunale.
Quindi, se né la
telefonata al call center, né il fax e neppure eventuale raccomandata sortiscono effetto, occorre prima rivolgersi
al Co.Re.Com. regionale o altro organismo non giurisdizionale per una
conciliazione obbligatoria.
Divieto
di sospendere il servizio in caso di contestazione di una fattura.
In premessa è utile
sapere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) detta precisi
limiti alla possibilità di interrompere il servizio a seguito del mancato
pagamento (parziale o totale) di una fattura.
L'utente che
ravvisasse un addebito in bolletta che non riconosce, può pagare la parte che
ritiene legittima e immediatamente procedere con l'ufficializzazione della situazione
tramite raccomandata A.R. di messa in mora in cui inserisce copia del
versamento effettuato. Senza una risposta ufficiale da parte del gestore,
occorre procedere con il tentativo di conciliazione obbligatoria.
PROCEDURA
ORDINARIA – FORMULARIO UG
I Co.Re.Com., Comitati
regionali per le comunicazioni, sono organismi preposti a dirimere le
controversie tra utenti e fornitori di servizi di comunicazione elettronica
(gestori telefonici, tv a pagamento, ecc.). Svolgono anche altre funzioni, ma
non tutti hanno la delega a gestire le conciliazioni.
Attenzione.
Anche i gestori sono obbligati alla conciliazione. Sono escluse solo
le controversie attinenti al recupero di crediti relativi alle prestazioni
effettuate, qualora il mancato pagamento non sia contestato dall'utente: quando
il cliente non paga le fatture per i servizi ricevuti.
L'utente finale, per
opporsi a una richiesta di pagamento del gestore che giunge tramite un decreto
ingiuntivo è invece esonerato dall'obbligo di conciliazione.
Come
procedere